Art. 658 c.nav.
Persone ammesse a fare offerte
[1]Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita nell'ordinanza di vendita.
[2]Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.
[3]Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva