Art. 969 c.c.
Ricognizione
[1]Il concedente puo' richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.
[2]Per l'atto di ricognizione non e' dovuta alcuna prestazione. Le spese dell'atto sono a carico del concedente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva