Art. 976 c.c.
Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Locazioni concluse dall'enfiteuta
Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine alle addizioni si riconosce all'enfiteuta il diritto di conseguirne il valore, se possono essere tolte senza nocumento del fondo e il concedente preferisce ritenerle. È poi logico che, se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento del fondo, trovino applicazione le disposizioni relative ai miglioramenti: il rimborso sarà pertanto commisurato all'alimento di valore conseguito dal fondo per effetto di esse (art. 975, terzo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 463
Circa la sorte delle locazioni concluse dall'enfiteuta, dopo che l'enfiteusi sia cessata, l'art. 976, colmando una lacuna del codice del 1865, rinvia alle norme (art. 999) che regolano le locazioni concluse dall'usufruttuario. Non si scorge, infatti, alcuna ragione che consigli di adottare una diversa disciplina.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 464
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art976 · fonte su Normattiva