Art. 98 c.c.
Rifiuto della pubblicazione
[1]L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
[2]Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva