Art. 980 c.c.
Cessione dell'usufrutto
[1]L'usufruttuario puo' cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se cio' non e' vietato dal titolo costitutivo.
[2]La cessione dev'essere notificata al proprietario; finche' non sia stata notificata, l'usufruttuario e' solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva