Art. 983 c.c.
Accessioni
[1]L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa.
[2]Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario e' tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva