Art. 992 c.c. — Pali per vigne e per altre coltivazioni
L'usufruttuario puo' prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva