Art. 994 c.c.
Perimento delle mandre o dei greggi
[1]Se l'usufrutto e' stabilito sopra una mandra o un gregge, l'usufruttuario e' tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantita' dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
[2]Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non e' obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva