Art. 998 c.c.
Scorte vive e morte
Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva