sezione II — Della locazione di fondi urbani
- Art. 1607 — Durata massima della locazione di case
- Art. 1608 — Garanzie per il pagamento della pigione
- Art. 1609 — Piccole riparazioni a carico dell'inquilino
- Art. 1610 — Spurgo di pozzi e di latrine
- Art. 1611 — Incendio di casa abitata da più inquilini
- Art. 1612 — Recesso convenzionale del locatore
- Art. 1613 — Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
- Art. 1614 — Morte dell'inquilino