capo II — Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
- Art. 822 — Demanio pubblico
- Art. 823 — Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 824 — Beni delle provincie e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali
- Art. 825 — Diritti demaniali su beni altrui
- Art. 826 — Patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni
- Art. 827 — Beni immobili vacanti
- Art. 828 — Condizione giuridica dei beni patrimoniali
- Art. 829 — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio
- Art. 830 — Beni degli enti pubblici non territoriali
- Art. 831 — Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto