Art. 17 preleggi

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[1]Lo stato e la capacita' delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

[2]Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, e' considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art17 · fonte su Normattiva