Art. 19 preleggi
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[1]I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
[2]Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva