Art. 26 preleggi — Legge regolatrice della forma degli atti
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[1]La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volonta' e' regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto e' compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune.
[2]Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva