Art. 26 preleggi

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[1]La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volonta' e' regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto e' compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune.

[2]Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art26 · fonte su Normattiva