Art. 30 preleggi

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Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 settembre 1995 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art30 · fonte su Normattiva