Art. 4 preleggi — Limiti della disciplina regolamentare
[1]I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
[2]I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva