Art. 550 — Disciplina regolamentare
Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono disciplinati:
- a)i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
- b)i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
- c)le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
- d)le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
- e)la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo. 96
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83
96Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Testo vigente dal 5 luglio 2024, tuttora in vigore · versione 95 su Normattiva