Art. 12
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono attribuite in una delle seguenti forme, anche combinate tra di loro nell'ambito di un medesimo incentivo: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformita' con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalita' dell'incentivo. Qualora le agevolazioni costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il relativo importo e' definito nel rispetto delle intensita' massime o dei massimali di aiuto previsti dalle disposizioni europee di riferimento. Gli aiuti erogabili in piu' quote e i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto, applicando il tasso di attualizzazione allora vigente. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e' indicato e aggiornato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Nel caso di aiuti in forma di finanziamenti agevolati, ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo, si applicano le specifiche metodologie definite dalla Commissione europea per la predetta forma agevolativa. Il bando reca specifiche disposizioni in merito alla possibilita' o meno di cumulo di piu' agevolazioni a valere su diversi incentivi per la copertura di costi diversi e per la copertura degli stessi costi di una medesima operazione agevolabile, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di aiuti di Stato eventualmente applicabile, nonche' di quella di riferimento per la fonte di copertura finanziaria delle agevolazioni. Le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla normativa che istituisce l'incentivo e dei massimali per beneficiario eventualmente stabiliti e riportati nel bando. L'avvenuto esaurimento delle risorse complessivamente disponibili, in mancanza di diversa disciplina prevista dal bando in relazione alle caratteristiche delle procedure di accesso definite, e' comunicato tempestivamente dall'amministrazione responsabile, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero, nel caso di bandi attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma e nei relativi siti istituzionali. La medesima informazione e' pubblicata nella piattaforma Incentivi.gov.it.
Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva