Art. 24 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogati:
- a)il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- b)l'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 11 novembre 2011, n. 180;
- c)l'articolo 31, commi 8-quater e 8-quinquies del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- d)l'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- e)l'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- f)gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- g)l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- h)l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. A decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente codice:
- a)all'articolo 12, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il primo periodo e' soppresso;
- b)all'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,» sono soppresse.
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