Art. 25
Disposizioni transitorie e di coordinamento
Le disposizioni del capo III si applicano ai bandi non ancora pubblicati nelle forme previste alla data di entrata in vigore del presente codice; per i bandi gia' pubblicati alla predetta data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 19 si applicano agli incentivi fiscali e agli incentivi contributivi istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, e agli articoli 5 e 21 si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui all'articolo 4, comma 4. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 20. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, ogni richiamo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice.
Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva