Art. 3Servizi per la semplificazione degli incentivi

In attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplicita' e della uniformita' delle procedure e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge delega, il registro RNA e la piattaforma «Incentivi.gov.it» rendono disponibili specifici servizi, attivabili su richiesta del soggetto competente, funzionali allo svolgimento di attivita' previste lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo. Resta ferma la possibilita' per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi. Il catalogo di servizi di cui al comma 1, denominato «sistema Incentivi Italia», comprende:

  • a)la redazione, l'aggiornamento e la pubblicita' del Programma degli incentivi di cui all'articolo 4;
  • b)l'elaborazione di schemi di bandi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
  • c)la disponibilita' di un sistema di classificazione delle voci di spesa che possono formare oggetto della disciplina dei bandi, ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
  • d)la messa a disposizione di servizi per l'accesso agli incentivi, con la possibilita' di attivare funzionalita' utili allo svolgimento della fase di accesso agli incentivi, ai sensi dell'articolo 13, comma 6;
  • e)funzionalita' per agevolare il controllo sui titoli di spesa, al fine del rispetto dei divieti di cumulo delle agevolazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 9;
  • f)funzionalita' a supporto delle amministrazioni responsabili con riferimento alle attivita' previste dall'articolo 20, riguardanti il monitoraggio e l'assegnazione del codice unico di progetto (CUP);
  • g)estrazioni ed elaborazioni a supporto delle attivita' di valutazione ex ante, ai sensi dell'articolo 21;
  • h)funzionalita' dirette a favorire la conoscibilita' degli incentivi, aggiuntive o evolutive rispetto a quelle gia' previste dalla disciplina vigente, ivi incluse le funzionalita' per la diffusione degli esiti delle valutazioni di cui all'articolo 21. I protocolli tecnici dei servizi previsti al comma 2, adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy e resi progressivamente disponibili nonche' pubblicati nei siti internet del RNA e della piattaforma Incentivi.gov.it, entrano in funzione a decorrere dalla data individuata per ciascuno di essi dal decreto di riferimento. I decreti di cui al primo periodo definiscono, altresi', le modalita' di attivazione dei servizi su richiesta presentata ai competenti Uffici del citato Ministero. In fase di sviluppo dei predetti protocolli, il Ministero delle imprese del made in Italy adotta soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche, garantendo le caratteristiche di interoperabilita' di cui agli articoli 1, comma 1, lettera dd), e 12, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Agli oneri derivanti dalle attivita' di sviluppo dei servizi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023.

Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184~art3 · fonte su Normattiva