Art. 23
Ulteriori disposizioni
All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A valere sulle risorse nazionali ed europee disponibili per l'attuazione della Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono progressivamente implementati, ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, ulteriori servizi resi disponibili dalla piattaforma «Incentivi.gov.it» e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai fini dell'efficace svolgimento delle attivita' di progettazione, programmazione, attuazione e valutazione e della trasparenza delle misure di incentivazione alle imprese previste dalla disciplina del predetto codice.». Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 46:
- 1)al comma 2, le parole: «che concedono» sono sostituite dalle seguenti: «che erogano»;
- 2)al comma 3, dopo le parole: «che intendono concedere», sono inserite le seguenti: «ed erogare»;
- 3)nella rubrica, la parola: «concessione» e' sostituita dalla seguente: «erogazione»;
- b)all'articolo 52, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Ulteriori funzionalita' del Registro di cui al comma 1 sono sviluppate ai sensi del codice degli incentivi adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, secondo quanto previsto dall'articolo 18-ter, comma 3-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei bandi che prevedono la concessione di finanziamenti, come definiti dal predetto decreto, pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice degli incentivi attuativo dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, si tiene conto del rating di legalita' secondo le modalita' definite dal medesimo codice.». All'articolo 5, comma 3, della legge 5 novembre 2021, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: «, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,» sono soppresse e le parole: «aiuti di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni, come definite dal codice degli incentivi adottato in attuazione dell', comma 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160,»;
Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva