Art. 114 codice dei beni culturali — Livelli di qualita' della valorizzazione
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Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva