Art. 116 codice dei beni culturali — Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva