Art. 117 codice dei beni culturaliServizi per il pubblico

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 28 febbraio 2010. Leggi il testo vigente →

Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:

  • a)il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
  • b)i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
  • c)la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
  • d)la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
  • e)i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
  • f)i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
  • g)l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di iniziative promozionali. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste dall'articolo 115. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 28 febbraio 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art117 · fonte su Normattiva