Art. 119 codice dei beni culturaliDiffusione della conoscenza del patrimonio culturale

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Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art119 · fonte su Normattiva