Art. 119 codice dei beni culturaliDiffusione della conoscenza del patrimonio culturale

Il Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonche' con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilita'.

Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art119 · fonte su Normattiva