Art. 121 codice dei beni culturaliAccordi con le fondazioni bancarie

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art121 · fonte su Normattiva