Art. 109
[1]di utilita' sociale (articolo 100 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 27, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1999 n. 133; articolo 11, comma 6, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; articolo 54 legge 21 novembre 2000, n. 342)
[2]1. Le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili:
- a)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera m), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
- b)le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
- c)le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
- d)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. La soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura da' immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva