Art. 124 codice dei beni culturali
Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti
Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, e' regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva