Art. 129 codice dei beni culturaliProvvedimenti legislativi particolari

Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. Restano altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art129 · fonte su Normattiva