Art. 11 codice dei beni culturaliCose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:

  • a)gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
  • b)gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
  • c)le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
  • d)le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre ((settanta)) anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4;
  • e)le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
  • f)le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  • g)i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2;
  • h)i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c);
  • i)le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

Testo vigente dal 29 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art11 · fonte su Normattiva