Art. 132 codice dei beni culturali
Convenzioni internazionali
La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio e' stabilita in conformita' ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva