Art. 137 codice dei beni culturali — Commissioni regionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
Con atto regionale e' istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136; Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e puo' consultare esperti.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva