Art. 139 codice dei beni culturali
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La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonche' alla citta' metropolitana o al comune interessato. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonche' l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile puo' presentare osservazioni alla regione.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva