Art. 144 codice dei beni culturali — Pubblicita' e partecipazione
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Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'. Qualora dall'applicazione dell'articolo 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l'entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico e' subordinata all'espletamento delle forme di pubblicita' indicate all'articolo 140, commi 3 e 4.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva