Art. 150 codice dei beni culturali — Inibizione o sospensione dei lavori
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Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, (( comma 3)), la regione o il Ministero ha facolta' di:
- a)inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di (( recare pregiudizio al paesaggio));
- b)ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta ((...)) di cui all'articolo 138 o ((.. .)) all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, (( comma 3)). Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale la (( il piano paesaggistico)) preveda misure (( o interventi)) di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori ((.. .)). I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva