Art. 153 codice dei beni culturali
Cartelli pubblicitari
Nell'ambito e in prossimita' dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 (( e' vietata la posa in opera di cartelli o)) altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente ((, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.)) Lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' dei beni indicati nel comma 1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e sui veicoli)), previo parere favorevole (( del soprintendente)) sulla compatibilita' della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva