Art. 16 codice dei beni culturaliRicorso amministrativo avverso la dichiarazione

Avverso (( il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o)) la dichiarazione di cui all'articolo 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Testo vigente dal 12 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art16 · fonte su Normattiva