Art. 163 codice dei beni culturali — Perdita di beni culturali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva