Art. 182 codice dei beni culturaliDisposizioni transitorie

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L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art182 · fonte su Normattiva