Art. 20 codice dei beni culturali
Interventi vietati
I beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,)) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva