Art. 24 codice dei beni culturaliInterventi su beni pubblici

Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo' essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art24 · fonte su Normattiva