Art. 26 codice dei beni culturali — Valutazione di impatto ambientale
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Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 e' espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilita' ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrita' dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva