Art. 3 codice dei beni culturali — Tutela del patrimonio culturale
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La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette, sulla base di un'adeguata attivita' conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. ((Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorita' fissati dal Ministero.))
Testo vigente dal 25 febbraio 2023 al 22 aprile 2023 · versione 36 su Normattiva