Art. 30 codice dei beni culturali
Obblighi conservativi
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro ((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,))fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate.)) ((Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione)) sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
Testo vigente dal 24 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva