Art. 31 codice dei beni culturali — Interventi conservativi volontari
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Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. (( L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. ))
Testo vigente dal 7 aprile 2012 al 1 gennaio 2018 · versione 14 su Normattiva