Art. 33 codice dei beni culturaliProcedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

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Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire. La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla citta' metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta. In caso di urgenza, il soprintendente puo' adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art33 · fonte su Normattiva