Art. 44 codice dei beni culturali — Comodato e deposito di beni culturali
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I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare (( pregio)) o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. (( L'assicurazione puo' essere sostituita dall' assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell' articolo 48, comma 5.)) I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva